Il Diritto al nome e all'identit per tutti i bambini e le bambine, come altri Diritti, sancito dagli articoli 7 e 8 della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia che fu approvata il 20 novembre 1989.
Articolo 7
Il fanciullo registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
Gli Stati parti vigilano affinch questi diritti siano attuati in conformit con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ci non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.